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10/09/2020
Portale ENEA 2020: novità per gli oscuranti
Significato del nuovo valore DeltaR da inserire: valutazione delle migliorie energetiche
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Dal 25 marzo 2020 è online il nuovo portale ENEA con cui è possibile caricare le pratiche relative ad interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e di ristrutturazione (Bonus Casa) conclusi nell’anno 2020.

In modo sottile, il nuovo portale aggiunge una voce (Delta R) che dà indicazioni sul contributo energetico della schermatura e va quindi a sottolineare come le sole persiane o simili (tapparelle, tende, scuri ecc.) – senza toccare i serramenti esistenti - siano detraibili solo a condizione che migliorino le prestazioni energetiche dell’edificio rispetto alla situazione di partenza.

D’altra parte, se non c’è risparmio energetico, non può esserci incentivo, quindi la sostituzione di un sistema oscurante (tapparella, scuro, persiana ecc.) è incentivata come intervento a sé stante, SOLO SE IL NUOVO PRODOTTO È MIGLIORE DEL VECCHIO. In caso contrario, l’Ecobonus non si può richiedere.

 

Come si stabilisce quale sia migliore? Confrontando i valori Delta R dei prodotti.

Cos’è questo Delta R? È la “resistenza termica addizionale” che la schermatura aggiunge al serramento per limitare il riscaldamento estivo e/o l’ingresso del freddo la notte. Sul portale ENEA, Delta R è richiesto unicamente in caso di installazione di sole schermature solari ed indispensabile per il calcolo del risparmio energetico che il portale non esegue automaticamente come avviene nel caso dei serramenti.

Nella tabella seguente si riportano i valori Delta R che l’ENEA assegna a ogni tipologia di schermatura. A meno che il produttore non abbia prove e formule specifiche per determinarli, questi sono i valori a cui fare riferimento.

deltaR
 

È particolarmente critico il caso delle persiane che risultano detraibili solamente se prima non vi era alcuna schermatura davanti al serramento (∆R=0). In alternativa va installata la versione con coibentazione interna (tra i nostri prodotti: scandola New Isiline).

Lo stesso si può dire per tutte le chiusure oscuranti che vengono sostituite con elementi termicamente identici ai precedenti: non sono detraibili. In questo caso, l’unico modo per beneficiare della detrazione del 50% è sostituirle in concomitanza con i serramenti.